Ciascuna delle alte Parti contraenti comunicherà, le informazioni statistiche sulle operazioni, relative alle balene, che si sono svolte nell’orbita della loro giurisdizione, all’Ufficio internazionale di statistiche baleniere in Oslo.
Queste informazioni dovranno comprendere almeno i particolari di cui all’art. 10, e: 1. il nome e la stazzatura di ciascuna officina galleggiante; 2. il numero e la stazzatura globale delle baleniere; 3. un elenco delle stazioni terrestri che hanno funzionato nel periodo a cui si riferisce il controllo. Questo informazioni saranno fornite ad intervalli opportuni non oltrepassanti un anno.
Jeder der hohen vertragschliessenden Teile hat die statistischen Angaben über die mit den Walen zusammenhängenden Vorgänge, die sich in ihrem Hoheitsbereich ereignen, dem Internationalen Bureau für Walfischstatistiken in Oslo bekanntzugeben. Die erteilten Angaben haben wenigstens die im Art. 10 erwähnten Einzelheiten zu enthalten, sowie:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.