0.922.72 Convenzione internazionale del 18 ottobre 1950 sulla protezione degli uccelli

0.922.72 Internationale Übereinkunft vom 18. Oktober 1950 zum Schutze der Vögel

Art. 2

Salvo le eccezioni previste negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, debbono essere protetti:

a.
tutti gli uccelli, almeno nel periodo della riproduzione, e, inoltre, gli uccelli migratori durante il loro tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione, segnatamente in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
b.
durante tutto l’anno, le specie in pericolo d’estinguersi o che presentano un interesse scientifico.

Art. 2

Unter Vorbehalt der in Artikel 6 und 7 vorgesehenen Ausnahmen sollen geschützt werden:

a.
zum mindesten während der Brutzeit alle Vögel und ausserdem die Zugvögel während ihres Rückfluges zu ihren Brutstätten in den Monaten März, April, Mai, Juni und Juli;
b.
während des ganzen Jahres die von der Ausrottung bedrohten sowie die ein wissenschaftliches Interesse bietenden Arten.
 

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