1. Il presente Accordo si applica al commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda.
2. Le disposizioni d’esecuzione del presente Accordo convenute dalle Parti sono disciplinate negli allegati.
1. Dieses Abkommen gilt für den Handel mit lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen zwischen der Schweiz und Neuseeland.
2. Die von den Parteien vereinbarten Durchführungsbestimmungen zu diesem Abkommen sind in den Anhängen festgelegt.
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