1. Le Parti si informano a vicenda in merito a:
2. Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate agli uffici di collegamento di cui all’allegato II.
3. Qualora la salute pubblica o animale sia oggetto di una minaccia seria e immediata, la Parte coinvolta informa senza indugio l’ufficio di collegamento di cui all’allegato II; una conferma scritta viene inviata entro 24 ore.
4. Qualora una delle Parti abbia seri dubbi sulla sicurezza della salute pubblica o animale, su richiesta si tengono consultazioni tra le Parti quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.
1. Die Vertragsparteien unterrichten einander über:
2. Die Unterrichtung gemäss Absatz 1 hat bei den Verbindungsstellen nach Anhang II zu erfolgen.
3. Ist die Gesundheit von Mensch und Tier ernsthaft und unmittelbar bedroht, so muss die betroffene Partei die Verbindungsstelle nach Anhang II unverzüglich unterrichten; eine schriftliche Bestätigung muss innerhalb von 24 Stunden folgen.
4. Hat eine Partei schwere Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Gesundheit von Mensch und Tier, so sind auf Antrag so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen Konsultationen zwischen den Parteien abzuhalten. Beide Parteien gewährleisten, dass in diesem Fall alle Informationen übermittelt werden, die erforderlich sind, um Handelsstörungen zu vermeiden und eine beiderseitig annehmbare Lösung zu finden.
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