I certificati previsti per l’esportazione degli animali suscettibili di contrarre:
saranno, per gli animali delle specie recettive, rilasciati soltanto se queste malattie non si sono manifestate nè nel Comune di origine e in quelli confinanti, nè nel territorio attraversato per raggiungere i luoghi di caricamento:
fatta eccezione per l’afta epizootica, nel cui caso il periodo di tempo è ridotto a venti giorni quando il focolaio sia stato estinto per abbattimento degli animali.
L’accertamento di casi sporadici di carbonchio ematico, di carbonchio sintomatico e di morva non impedirà il rilascio del certificato per le specie recettive a queste malattie; i casi accertati saranno menzionati sul certificato.
L’accertamento di rogna nei solipedi non impedirà il rilascio del certificato per gli ovini e i caprini e viceversa.
Für den Export von Tieren, welche für
anfällig sind, dürfen Zeugnisse nur ausgestellt werden, wenn obgenannte Krankheiten weder in der Herkunfts- noch in den angrenzenden Gemeinden, sowie in den Gebieten, die auf dem Transport zum Verladeort durchfahren werden müssen, aufgetreten sind, und zwar für die unter
Das Auftreten von einzelnen sporadischen Fällen von Milzbrand, Rauschbrand und Rotz ist kein Hindernis für die Ausstellung von Zeugnissen für Tiere, die für diese Krankheiten empfänglich sind. Allfällig festgestellte Fälle sind auf dem Zeugnis zu vermerken.
Die Feststellung von Räude bei Einhufern ist kein Hindernis für die Abgabe von Zeugnissen für Schafe und Ziegen und umgekehrt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.