1. Può essere posto fine al presente atto con una decisione della Commissione, presa con la maggioranza dei tre quarti del numero totale dei membri. L’atto decade senz’altro quando, in seguito a ritiri, il numero dei membri della Commissione divenisse inferiore a sei.
2. Cessato che sia il presente atto, il direttore generale dell’Organizzazione provvederà a liquidare i beni della Commissione, coprendo il passivo e distribuendo poscia il saldo ai membri, secondo la proporzione data dalla tabella dei contributi allora in vigore. Gli Stati che non avessero versato i contributi per due anni consecutivi e che pertanto, in virtù del numero 2 dell’articolo XVI, sono considerati come ritirati, non avranno nessun diritto a partecipare alla spartizione del saldo.
1. Die vorliegende Gründungsakte kann durch Dreiviertelmehrheitsbeschluss der Kommissionsmitglieder aufgehoben werden. Die Aufhebung erfolgt automatisch, wenn infolge von Austritten die Mitgliederzahl unter 6 sinkt.
2. Bei Aufhebung der Gründungsakte werden die Aktiven der Kommission durch den Generaldirektor der Organisation liquidiert und nach Erfüllung aller Verpflichtungen der Überschuss entsprechend dem geltenden Verteilungsschlüssel proportional unter die Mitglieder verteilt. Staaten, die mit den Beiträgen für zwei aufeinanderfolgende Jahre im Rückstand sind und deshalb nach Artikel XVI Absatz 2 als ausgetreten betrachtet werden, haben kein Anrecht auf einen Anteil an den Aktiven.
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