1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all’applicazione dell’Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.
2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall’applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.
1. Die gemäss Artikel 6 Absatz 7 des Abkommens eingesetzte Arbeitsgruppe «Spirituosen», im Folgenden Arbeitsgruppe genannt, tagt auf Antrag einer der Parteien und entsprechend den Erfordernissen der Anwendung des Abkommens abwechselnd in der Gemeinschaft und in der Schweiz.
2. Die Arbeitsgruppe prüft alle Fragen, die sich aus der Anwendung dieses Anhangs ergeben können. Sie kann insbesondere dem Ausschuss Empfehlungen geben, die zur Verwirklichung der Ziele dieses Anhangs beitragen können.
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