0.854.0 Convenzione del 12 luglio 1927 che stabilisce un'Unione internazionale di soccorso (e statuti)

0.854.0 Abkommen vom 12. Juli 1927 zur Errichtung eines Welthilfsverbandes (und Statuten)

Art. 4

L’azione dell’Unione internazionale di soccorso in ogni paese è subordinata all’ap-provazione del Governo.

Art. 4

Die Betätigung des Welthilfsverbandes in einem Land ist von der Zustimmung der Regierung abhängig.

 

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