Le autorità competenti dei due Stati stabiliscono direttamente fra di esse le disposizioni amministrative necessarie all’applicazione della presente convenzione. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l’applica-zione della presente convenzione, come anche le modificazioni e le revisioni delle loro legislazioni che possono influire sulla sua applicazione.
Die zuständigen Stellen der beiden Vertragsstaaten vereinbaren unmittelbar miteinander die zur Durchführung eines Abkommens erforderlichen Massnahmen. Sie unterrichten einander über die zur Durchführung des Abkommens getroffenen Massnahmen sowie über Änderungen und Ergänzungen ihrer Rechtsvorschriften, die seine Durchführung berühren.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.