0.837.411 Convenzione n. 44 del 23 giugno 1934 relativa alla concessione di prestazioni d'assicurazione o d'indennità ai disoccupati involontari

0.837.411 Übereinkommen Nr. 44 vom 23. Juni 1934 über die Gewährung von Versicherungsleistungen oder von Unterstützungen an unfreiwillig Arbeitslose

Art. 7

Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’adempimento di un periodo di carenza; la durata e le condizioni d’applicazione di esso devono essere fissate dalla legislazione nazionale.

Art. 7

Der Anspruch auf Versicherungsleistung oder auf Unterstützung kann an die Erfüllung einer Wartezeit gebunden werden, deren Dauer und Voraussetzungen von der Gesetzgebung zu regeln sind.

 

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