Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere limitato a un determinato periodo che normalmente non dovrà essere inferiore a 156 giorni lavorativi e, in nessun caso, inferiore a 78 giorni lavorativi all’anno.
Der Anspruch auf Versicherungsleistung oder auf Unterstützung kann auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt werden, der in der Regel nicht kürzer als 156 Arbeitstage im Jahr und in keinem Falle kürzer als 78 Arbeitstage im Jahr sein darf.
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