0.832.311.18 Convenzione n. 27 del 21 giugno 1929 concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello

0.832.311.18 Übereinkommen Nr. 27 vom 21. Juni 1929 über die Gewichtsbezeichnung an schweren, auf Schiffen beförderten Frachtstücken

Art. 4

Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate in seguito da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Art. 4

Sobald die Ratifikationen zweier Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation beim Internationalen Arbeitsamt eingetragen sind, teilt der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes dies sämtlichen Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorganisation mit. Auch gibt er ihnen Kenntnis von der Eintragung der Ratifikationen, die ihm später von anderen Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.