0.832.311.10 Convenzione n. 62 del 23 giugno 1937 concernente le prescrizioni di sicurezza nell'industria edilizia

0.832.311.10 Übereinkommen Nr. 62 vom 23. Juni 1937 über Unfallverhütungsvorschriften bei Hochbauarbeiten

Art. 19

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 19

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.

 

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