1. I macchinisti alle gru o ad altre macchine da sollevamento devono essere debitamente qualificati.
2. Chi non abbia raggiunto un’età che sarà prescritta dalla legislazione nazionale, non dev’essere preposto alla manovra di apparecchi di sollevamento, compresi gli argani d’impalcature, o dare segnali al macchinista.
1. Alle Führer von Kranen und anderen Hebevorrichtungen müssen die erforderliche Befähigung besitzen.
2. Keine Person unter einem von der Gesetzgebung vorzuschreibenden Alter darf mit der Bedienung von Hebemaschinen, einschliesslich der Gerüstwinden, oder mit der Signalgebung an den Führer betraut werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.