In applicazione dell’articolo 17 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo debi-tore rimette all’assicurato un certificato comprovante il suo diritto alle prestazioni dopo il suo trasferimento della dimora.
Bei der Anwendung von Artikel 17 Absatz 2 des Abkommens händigt der leistungspflichtige Träger dem Versicherten eine Bescheinigung über dessen Leistungsanspruch nach Verlegung des Wohnortes aus.
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