Per i diritti fatti valere giusta l’articolo 31 capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d’attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
Für Ansprüche, die aufgrund früherer Versicherungsfälle nach Artikel 31 Absatz 2 geltend gemacht werden, beginnen die Fristen zur Geltendmachung sowie die Verjährungsfristen nach den Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten frühestens mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens.
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