0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

0.831.109.714.12 Verwaltungsvereinbarung vom 20. Oktober 1978 über die Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Schweden über Soziale Sicherheit vom 20. Oktober 1978

Art. 9

1 Le persone residenti in Svezia che esigono prestazioni secondo la legislazione svizzera in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, presentano la loro domanda al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

2 Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo la legislazione svedese a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, inoltrano la loro richiesta alla Cassa generale d’assicurazione in Stoccolma, sia direttamente, sia tramite l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (detto «INSAI») in Lucerna.

3 Le persone residenti in uno Stato terzo che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, esigono prestazioni dall’assicurazione svizzera contro gli infortuni o dall’assicurazione svedese contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, devono rivolgersi direttamente all’istituto competente.

5 Nuovo testo giusta il n. I, 3 dello scambio di lettere del 1o aprile 1986, in vigore dal 1° giugno 1986 (RU 1986 1390).

Art. 10

Der zuständige Träger, der über den Leistungsanspruch entschieden hat, stellt seine Verfügung mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen direkt dem Antragsteller zu.

 

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