Gli importi da rimborsare da parte degli istituti degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione sono oggetto di un conteggio separato per ogni singolo caso.
Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten sinngemäss auch für die nach der schweizerischen Gesetzgebung zu entschädigenden Nichtberufsunfälle.
5 Fassung gemäss Ziff. I des Briefwechsels vom 1. April 1986, in Kraft seit 1. Juni 1986 (AS 1986 1390).
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