0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

0.831.109.714.12 Verwaltungsvereinbarung vom 20. Oktober 1978 über die Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Schweden über Soziale Sicherheit vom 20. Oktober 1978

Art. 1

«1 Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione sono:

in Svizzera:

a.
la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
b.
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per tutti gli altri casi;

in Svezia:

l’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale in Stoccolma.»3

2 Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente.

3 Nuovo testo giusta il n. I dello scambio di lettere del 1o aprile 1986, in vigore dal 1o giugno 1986 (RU 1986 1390).

Art. 2

Die zuständigen Behörden oder mit ihrer Ermächtigung die Verbindungsstellen legen im gegenseitigen Einvernehmen die für die Durchführung des Abkommens und dieser Vereinbarung erforderlichen Formulare fest.

 

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