Il Governo di ciascuno dei due Stati notifica all’altro, per scritto, la conclusione delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione; quest’ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricevimento dell’ultima notifica.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berna, il 10 aprile 1996, in due esemplari, in lingua tedesca e in lingua slovena, le due versioni facenti parimenti fede.
Per il | Per il Governo |
M. V. Brombacher | Natausa Belopavlovic |
Die Regierungen der Vertragsstaaten notifizieren einander schriftlich den Abschluss der durch Gesetzgebung und Verfassung für das Inkrafttreten dieses Abkommens vorgeschriebenen Verfahren; das Abkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.