0.831.109.691.1 Convenzione del 10 aprile 1996 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia

0.831.109.691.1 Abkommen vom 10. April 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Slowenien über Soziale Sicherheit

Art. 41

Il Governo di ciascuno dei due Stati notifica all’altro, per scritto, la conclusione delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione; quest’ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricevimento dell’ultima notifica.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 10 aprile 1996, in due esemplari, in lingua tedesca e in lingua slovena, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Slovenia:

M. V. Brombacher

Natausa Belopavlovic

Art. 41

Die Regierungen der Vertragsstaaten notifizieren einander schriftlich den Abschluss der durch Gesetzgebung und Verfassung für das Inkrafttreten dieses Abkommens vorgeschriebenen Verfahren; das Abkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.

 

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