I cittadini di uno degli Stati contraenti che dimorano sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa per l’invalidità, la vecchiaia e il decesso secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.
Die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates, die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten, haben die uneingeschränkte Möglichkeit der freiwilligen Versicherung bei Invalidität, Alter und Tod gemäss den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates, insbesondere auch in bezug auf die Zahlung der Beiträge an diese Versicherung sowie des Bezugs der daraus erworbenen Renten.
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