(1) Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti.
(2) Il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti:
(1) Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses Abkommens sind die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates sowie deren Familienangehörige und Hinterlassene in ihren Rechten und Pflichten aus den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt.
(2) Absatz 1 gilt nicht in bezug auf die schweizerischen Rechtsvorschriften über:
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