19 Abrogato dall’art. 17 dell’acc. agg. del 11 maggio 1991, approvato dall’Ass. fed. il 14 marzo 1995 e entrato in vigore il 1o novembre 1995 (RS 0.831.109.654.11).
19 Aufgehoben durch Art. 17 des Zusatzabk. vom 11. Mai 1994, von der BVers genehmigt am 14. März 1995 (SR 0.831.109.654.11).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.