Nel caso in cui il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo la legislazione di una Parte risiede sul territorio dell’altra Parte, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organismo di collegamento di questa Parte di procedere ad esami medici o fornire altre informazioni richieste dalla legislazione della prima Parte.
Wohnt die Person, die eine Invalidenrente nach den Rechtsvorschriften der einen Partei beantragt hat oder bezieht, im Gebiet der anderen Partei, so kann der zuständige Träger jederzeit die Verbindungsstelle dieser Partei ersuchen, ärztliche Untersuchungen vorzunehmen oder weitere von den für ihn geltenden Rechtsvorschriften verlangte Auskünfte einzuholen.
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