1. I cittadini olandesi che sono o sono stati soggetti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti hanno diritto, non altrimenti che i cittadini svizzeri, alle rendite ordinarie della medesima, se al momento in cui accade l’evento assicurato:
2. Nel caso di morte d’un cittadino olandese, il quale soddisfaccia alle condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, i suoi superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
3. I cittadini olandesi, che non adempiono le condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, come pure i loro superstiti, hanno diritto al rimborso dei contributi pagati dall’assicurato e dal suo datore di lavoro.
4. I cittadini olandesi che, in virtù del numero che precede, hanno ottenuto il rimborso dei contributi, decadono dal diritto di far valere, sul fondamento dei medesimi, delle pretese rispetto all’assicurazione svizzera.
4 Aufgehoben durch Art. 28 Abs. 3 des Abk. vom 27. Mai 1970 (SR 0.831.109.636.2).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.