0.831.109.636.1 Convenzione del 28 marzo 1958 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali (con Protocollo add.)

0.831.109.636.1 Abkommen vom 28. März 1958 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich der Niederlande über Sozialversicherung (mit Zusatzprotokoll)

Art. 6

1.  I cittadini olandesi che sono o sono stati soggetti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti hanno diritto, non altrimenti che i cittadini svizzeri, alle rendite ordinarie della medesima, se al momento in cui accade l’evento assicurato:

a.
abbiano complessivamente pagato, almeno per cinque anni interi, contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
b.
abbiano complessivamente abitato in Svizzera, almeno dieci anni – cinque dei quali, immediatamente, e senza interruzione, prima che sia accaduto l’evento – e, durante tale intervallo di tempo, abbiano pagato complessivamente, almeno per un anno intiero, contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.

2.  Nel caso di morte d’un cittadino olandese, il quale soddisfaccia alle condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, i suoi superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

3.  I cittadini olandesi, che non adempiono le condizioni stabilite nel numero 1, lettera a o b, come pure i loro superstiti, hanno diritto al rimborso dei contributi pagati dall’assicurato e dal suo datore di lavoro.

4.  I cittadini olandesi che, in virtù del numero che precede, hanno ottenuto il rimborso dei contributi, decadono dal diritto di far valere, sul fondamento dei medesimi, delle pretese rispetto all’assicurazione svizzera.

Art. 711

4 Aufgehoben durch Art. 28 Abs. 3 des Abk. vom 27. Mai 1970 (SR 0.831.109.636.2).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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