1 Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.
2 Quando un’istituzione deve effettuare dei pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta di detto Stato.
3 Nel caso in cui delle disposizioni dovessero essere decretate da uno degli Stati contraenti, in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, sarebbero senza indugio prese misure dagli Stati contraenti per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall’altra.
1 Die Träger, die nach diesem Abkommen Leistungen zu erbringen haben, werden durch Zahlung in ihrer Landeswährung von ihrer Verpflichtung befreit.
2 Hat ein Träger an einen Träger der anderen Vertragspartei Zahlungen vorzu-nehmen, so sind diese in der Währung der zweiten Vertragspartei zu leisten.
3 Falls eine Vertragspartei Bestimmungen zur Einschränkung des Devisenverkehrs erlassen sollte, so treffen die Vertragsparteien unverzüglich Massnahmen, um die Überweisung der gemäss den Bestimmungen dieses Abkommens beiderseits geschuldeten Beträge sicherzustellen.
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