Nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
In den Fällen nach Artikel 10 Absatz 2 des Abkommens melden sich die betreffenden Personen bei der kantonalen Ausgleichskasse des Kantons, in dessen Gebiet sie zuletzt gewohnt haben.
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