Le disposizioni dell’articolo 5 comportano le seguenti particolarità od eccezioni:
1. I lavoratori salariati, occupati in un’azienda con sede sul territorio di una Parte contraente e trasferiti sul territorio dell’altra Parte per svolgere un’attività temporanea, soggiacciono, per un periodo di 24 mesi, alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l’azienda.
Se il soggiorno oltrepassa detto termine, l’assoggettamento alla legislazione della prima Parte può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo che sarà convenuto, di comune accordo, dalle competenti autorità delle Parti contraenti.
2. Ai lavoratori salariati di un’impresa di trasporti ferroviari, stradali, aerei o di navigazione interna, temporaneamente trasferiti, dal territorio di una Parte ove abitualmente sono occupati, a quello dell’altra Parte, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte.
In Bezug auf Artikel 5 gelten folgende Ausnahmen oder besonderen Regelungen:
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