L’autorità competente di uno degli Stati contraenti interverrà affinché gli assicuratori contro gli infortuni che operano nell’altro Stato possano partecipare alle convenzioni concluse conformemente alla legislazione del primo Stato con le persone e le istituzioni che collaborano all’applicazione di trattamenti terapeutici e di provvedimenti di riabilitazione.
Für die Gewährung von Leistungen der Unfallversicherung nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates gilt das Gebiet des anderen Vertragsstaates nicht als Ausland.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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