0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

0.831.109.514.1 Abkommen vom 8. März 1989 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

Art. 21

L’autorità competente di uno degli Stati contraenti interverrà affinché gli assicuratori contro gli infortuni che operano nell’altro Stato possano partecipare alle convenzioni concluse conformemente alla legislazione del primo Stato con le persone e le istituzioni che collaborano all’applicazione di trattamenti terapeutici e di provvedimenti di riabilitazione.

Art. 20

Für die Gewährung von Leistungen der Unfallversicherung nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates gilt das Gebiet des anderen Vertragsstaates nicht als Ausland.

 

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