Nei casi previsti all’articolo 11 del Secondo Accordo Aggiuntivo, gli articoli da 5 a 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia; l’articolo 6, paragrafo 4, ultima frase, si applica altresì nei casi in cui una madre deceduta beneficiava di una pensione di vecchiaia o ai superstiti dell’assicurazione italiana.
In den Fällen nach Artikel 11 der Zweiten Zusatzvereinbarung sind die Artikel 5 bis 8 der Verwaltungsvereinbarung vom 18. Dezember 1963 sinngemäss anwendbar, wobei Artikel 6 Absatz 4 letzter Satz auch für Fälle gilt, in denen eine verstorbene Mutter eine Alters- oder Hinterlassenenpension der italienischen Versicherung bezog.
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