1 Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b della Convenzione, sono designati come organismi centralizzatori:
A. In Svizzera:
- a.
- La Cassa svizzera di compensazione di Ginevra, di seguito denominata «Cassa svizzera», per:
- –
- l’assicurazione svizzera vecchiaia, superstiti ed invalidità;
- –
- l’assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti, compresi i regimi speciali che si sostituiscono al regime generale per particolari categorie di lavoratori;
- –
- il regime federale svizzero degli assegni familiari;
- –
- il regime italiano degli assegni familiari.
- b.
- La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni di Lucerna, di seguito denominata «Cassa nazionale», per:
- –
- l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;
- –
- l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- c.
- L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna, di seguito denominato «UFAS» per:
- –
- l’assicurazione svizzera malattia e maternità
- –
- l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità.
B. In Italia:
- a.
- Il Ministero della Sanità, a Roma, per quanto concerne le cure mediche, per:
- –
- l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- –
- l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;
- –
- l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità (prestazioni in natura);
- –
- l’assicurazione svizzera malattia e maternità (cure mediche e farmaceutiche).
- b.
- L’Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito denominato «INPS», Direzione Generale, Roma, per:
- –
- l’assicurazione italiana per invalidità, vecchiaia e superstiti, compresi i regimi speciali che si sostituiscono al regime generale per particolari categorie di lavoratori;
- –
- l’assicurazione svizzera vecchiaia, superstiti e invalidità;
- –
- il regime italiano degli assegni familiari;
- –
- il regime federale svizzero degli assegni familiari;
- –
- l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità, relativamente alle prestazioni in denaro;
- –
- l’assicurazione svizzera malattie e maternità, per le indennità giornaliere.
- c.
- L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Direzione Generale, Roma, di seguito denominato «INAIL», per quanto concerne le prestazioni in denaro, le protesi e gli accertamenti medico-legali, per:
- –
- l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- –
- l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
2 L’autorità competente di ciascuna delle Parti contraenti indicata all’articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione, si riserva il diritto di designare altri organismi centralizzatori; essa ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.