1 La madre il cui figlio è affetto da una malattia congenita richiede il formulario di domanda per la concessione delle prestazioni previste all’articolo 4 dell’Accordo aggiuntivo alla commissione per l’assicurazione-invalidità del suo cantone di domicilio.
2 Le commissioni dell’assicurazione-invalidità svizzera si mettono in contatto direttamente con i medici e le organizzazioni ospedaliere italiane per conoscere la natura del trattamento prestato; le cure medico-farmaceutiche concesse in Italia sono rimborsate fino alla concorrenza delle tariffe svizzere.
1 Die Mutter eines Kindes, das an einem Geburtsgebrechen leidet, bezieht das Antragsformular für die Gewährung der in Artikel 4 der Zusatzvereinbarung vorgesehenen Leistungen bei der Invalidenversicherungskommission ihres Wohnsitzkantons.
2 Die schweizerischen Invalidenversicherungskommissionen setzen sich unmittelbar mit den italienischen Ärzten und Spitälern in Verbindung, um die Art der angewandten Behandlung zu erfahren; in Italien gewährte Krankenpflegeleistungen werden bis zur Höhe der schweizerischen Tarife erstattet.
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