Fatti salvi gli articoli 7-9, l’obbligo assicurativo delle persone menzionate nell’articolo 3 lettere a e b è determinato conformemente alle norme giuridiche della Parte contraente sul cui territorio queste persone esercitano un’attività lucrativa.
Unter Vorbehalt der Artikel 7–9 richtet sich die Versicherungspflicht der in Artikel 3 Buchstaben a und b genannten Personen nach den Rechtsvorschriften der Vertragspartei, in dessen Gebiet diese Personen eine Erwerbstätigkeit ausüben.
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