0.831.109.367.1 Convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (con Protocollo finale)

0.831.109.367.1 Abkommen vom 21. Februar 1968 zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

Art. 27

La presente convenzione è conchiusa per un periodo di un anno a contare dalla data della sua entrata in vigore. Essa sarà considerata rinnovata tacitamente di anno in anno, qualora non sia disdetta per iscritto tre mesi prima dello scadere del termine.

Art. 27

Dieses Abkommen wird für die Dauer eines Jahres, gerechnet vom Tage seines Inkrafttretens an, geschlossen; es gilt jeweils für ein weiteres Jahr, wenn es nicht drei Monate vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich gekündigt wird.

 

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