1 I beneficiari di prestazioni accordate secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, che risiedono nel territorio dell’altra Parte, sono tenuti a comunicare all’organismo debitore sia direttamente, sia per il tramite dell’organismo di collegamento, qualsiasi cambiamento della loro situazione personale e familiare, del loro stato di salute, o della loro capacità di lavoro e di guadagno, che possano modificare i loro diritti o i loro obblighi, tenuto conto delle legislazioni indicate al secondo articolo della Convenzione e delle disposizioni di quest’ultima.
2 Gli istituti sulla sicurezza sociale si comunicano direttamente o per il tramite degli organismi di collegamento, le informazioni della stessa natura di cui vengono a conoscenza.
1 Die Empfänger von Leistungen nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates, die im anderen Vertragsstaat wohnen, teilen dem leistungspflichtigen Träger alle Änderungen betreffend ihre persönliche und familiäre Lage, ihren Gesundheitszustand oder ihre Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, welche ihre Rechte oder Pflichten auf Grund der in Artikel 2 des Abkommens aufgeführten Gesetzgebungen sowie auf Grund der Bestimmungen des Abkommens beeinflussen können, entweder direkt oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen mit.
2 Die Träger der Sozialen Sicherheit übermitteln sich gegenseitig entweder direkt oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen alle Auskünfte der obenerwähnten Art, die ihnen bekannt werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.