1 I lavoratori menzionati all’articolo 29 capoverso 2, e all’articolo 30 capoverso 2 della Convenzione devono procurarsi i documenti giustificativi rilasciati, secondo il caso dall’autorità competente svizzera in materia di stato civile o di controllo degli abitanti del luogo di soggiorno. Detti documenti dovranno avere la data non anteriore ai tre mesi da quella del rilascio.
2 Inoltre essi forniranno ogni altra informazione, o rilasceranno i documenti che le casse per gli assegni familiari chiederanno in applicazione secondo il caso della legislazione svizzera o francese.
1 Die in Artikel 29 Absatz 2 und Artikel 30 Absatz 2 des Abkommens erwähnten Arbeitnehmer haben Bescheinigungen vorzulegen, die je nachdem von der zuständigen schweizerischen Zivilstands‑ oder Einwohnerkontrollbehörde des Wohnortes ausgestellt wurden. Diese Bescheinigungen dürfen längstens drei Monate vor dem Tag ihrer Vorweisung ausgestellt worden sein.
2 Sie erteilen ausserdem alle anderen Auskünfte und liefern alle Unterlagen, die von den Familienausgleichskassen für die Anwendung der schweizerischen oder französischen Gesetzgebung je nach Fall verlangt werden.
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