Per l’applicazione del capoverso 2 dell’articolo 20 della Convenzione la prestazione fissata conformemente all’articolo 20 del presente Accordo può essere nuovamente fissata su richiesta dell’avente diritto, quando lo stesso ha successivamente diritto a prestazioni secondo la legislazione svizzera.
Für die Anwendung von Artikel 20 Absatz 2 des Abkommens kann die nach Artikel 20 dieser Vereinbarung festgestellte Leistung auf Antrag des Berechtigten neu festgestellt werden, wenn dieser nachträglich Anspruch auf eine Leistung nach der schweizerischen Gesetzgebung hat.
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