0.831.109.349.12 Accordo amministrativo del 3 dicembre 1976 concernente le modalità di applicazione della convenzione relativa alla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese del 3 luglio 1975 (con appendici)

0.831.109.349.12 Verwaltungsvereinbarung vom 3. Dezember 1976 zur Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Französischen Republik über Soziale Sicherheit vom 3. Juli 1975 (mit Anlagen)

Art. 13

1 Qualora un beneficiario di una pensione o di una rendita d’invalidità a carico dell’assicurazione di uno dei due Stati contraenti adempie le condizioni richieste dall’assicurazione dell’altro Stato per aver diritto a una pensione o una rendita di vecchiaia, ma che tali condizioni non sono ancora adempite rispetto all’assicurazione che gli paga la sua pensione o la sua rendita d’invalidità:

a)
tale pensione d’invalidità gli sarà riconosciuta integralmente anche in seguito;
b)
l’istituto dell’altro Stato procede alla liquidazione della parte di pensione o di rendita di vecchiaia a suo carico tenendo conto, se necessario, del totale complessivo dei periodi assicurativi compito nell’ambito della legislazione dei due Stati secondo l’articolo 18 della convenzione.

2 Il cumulo di questi vantaggi per l’erogazione di tali prestazioni finisce allorché la pensione o la rendita d’invalidità sarà trasformata dall’istituto erogatore in una pensione o rendita di vecchiaia.

Art. 13

1 Erfüllt der Bezüger einer Invalidenpension oder ‑rente aus der Versicherung des einen Vertragsstaates die von der Versicherung des anderen Vertragsstaates für den Anspruch auf Alterspension oder ‑rente verlangten Voraussetzungen, aber noch nicht die entsprechenden Voraussetzungen der Versicherung, die ihm seine Invalidenpension oder ‑rente gewährt,

a)
so wird ihm die erwähnte Invalidenpension weiterhin unverändert ausgerichtet;
b)
ferner stellt der Träger des anderen Vertragsstaates den von ihm zu gewährenden Teil der Alterspension oder ‑rente nach Artikel 18 des Abkommens fest, gegebenenfalls unter Zusammenrechnung der in beiden Vertragsstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten.

2 Die gleichzeitige Gewährung dieser Leistungen dauert an, bis die Invalidenpension oder ‑rente durch den sie gewährenden Träger in eine Alterspension oder ‑rente umzuwandeln ist.

 

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