(1) Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.
(2) Quando un istituto d’uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un istituto dell’altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta di quest’ultimo Stato.
(3) Nel caso in cui uno degli Stati contraenti dovesse decretare disposizioni in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente di comune accordo misure atte ad assicurare il trasferimento delle somme dovute d’ambo le parti in applicazione della presente convenzione.
(1) Die Träger, die nach diesem Abkommen Leistungen zu erbringen haben, werden durch Zahlung in ihrer Landeswährung von ihrer Verpflichtung befreit.
(2) Hat ein Träger an einen Träger des anderen Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so sind diese in der Währung des zweiten Vertragsstaates zu leisten.
(3) Falls ein Vertragsstaat Bestimmungen zur Einschränkung des Devisenverkehrs erlassen sollte, so vereinbaren die Vertragsstaaten unverzüglich Massnahmen, um die Überweisung der gemäss diesem Abkommen beiderseits geschuldeten Beträge sicherzustellen.
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