Le rendite straordinarie, gli assegni per grandi invalidi e i mezzi ausiliari previsti dall’assicurazione pensioni svizzera sono assegnati soltanto se l’avente diritto è domiciliato in Svizzera.
Die ausserordentlichen Renten, die Hilflosenentschädigungen und die Hilfsmittel der schweizerischen Rentenversicherung werden nur bei Wohnsitz in der Schweiz gewährt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.