0.831.109.332.21 Accordo amministrativo del 19 aprile 1990 sull'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Spagna del 13 ottobre 1969 nel tenore modificato dall'Accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982

0.831.109.332.21 Verwaltungsvereinbarung vom 19. April 1990 zur Durchführung des Abkommens über Soziale Sicherheit vom 13. Oktober 1969 in seiner durch das Zusatzabkommen vom 11. Juni 1982 geänderten Fassung zwischen der Schweiz und Spanien

Art. 27

Quando le prestazioni devono essere assegnate in applicazione dell’articolo 16 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo debitore ne informa l’ente assicuratore del luogo di dimora.

Art. 27

Sind Leistungen nach Artikel 16 Absatz 2 des Abkommens zu gewähren, so unterrichtet der zuständige Träger den Träger des Wohnortes hierüber.

 

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