0.831.109.332.2 Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 fra la Confederazione Svizzera e la Spagna (con Protocollo finale)

0.831.109.332.2 Abkommen vom 13. Oktober 1969 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

Art. 33

1 La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta dell’una o dell’altra Parte contraente, denuncia che dovrà essere notificata almeno 3 mesi prima della scadenza del termine.

2 In caso di denuncia della Convenzione, tutti i diritti acquisiti da una persona in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari disciplineranno i diritti in corso d’acquisizione in base alle sue disposizioni.

3 A contare dalla data d’entrata in vigore della presente Convenzione e con riserva dei disposti dell’articolo 30 paragrafo 4 della presente Convenzione, è abrogata l’analoga Convenzione fra la Spagna e la Svizzera del 21 settembre 1959.

Art. 32

1 Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden werden sobald als möglich in Madrid ausgetauscht.

2 Es tritt am ersten Tage des zweiten auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft.

 

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