1 Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità e gli istituti assicurativi competenti si prestano i loro buoni uffici come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.
2 Le autorità competenti disciplinano di concerto la vigilanza medica ed amministrativa sulle persone che ricevono prestazioni in virtù della presente Convenzione.
3 Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono fissare di concerto le condizioni alle quali le persone aventi diritto a prestazioni di malattia o di integrazione a causa di una invalidità possono essere autorizzate a trasferire la residenza nel loro paese d’origine ed a seguirvi le cure necessarie sotto la sorveglianza di istituti d’assicurazione di questo Paese.
4 Le autorità competenti si prestano vicendevole assistenza per l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti facoltativa svizzera e delle assicurazioni sociali facoltative spagnuole a cittadini di una delle Parti residenti nel territorio dell’altra.
1 Bei der Anwendung dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörde»:
2 Die zuständigen Behörden
19 Fassung gemäss Art. 1 des Zusatzabk. vom 11. Juni 1982, in Kraft seit 1. Nov. 1983 (AS 1983 1369).
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