0.831.109.332.2 Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 fra la Confederazione Svizzera e la Spagna (con Protocollo finale)

0.831.109.332.2 Abkommen vom 13. Oktober 1969 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

Art. 20

1 I lavoratori agricoli spagnuoli che abitano in Svizzera con i propri congiunti od i propri figli sono assimilati ai salariati svizzeri ed hanno diritto alle indennità per economia domestica come pure agli assegni per i figli previsti dalla legislazione federale svizzera.

2 I lavoratori agricoli spagnuoli i cui figli non vivono in Svizzera hanno diritto, per tutta la durata del loro impiego in Svizzera, agli assegni per i figli previsti dalla legislazione sopra menzionata.

Art. 19

Bei Berufskrankheiten wenden die zuständigen Träger der Vertragsparteien ihre eigene Gesetzgebung an.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.