1 I lavoratori agricoli spagnuoli che abitano in Svizzera con i propri congiunti od i propri figli sono assimilati ai salariati svizzeri ed hanno diritto alle indennità per economia domestica come pure agli assegni per i figli previsti dalla legislazione federale svizzera.
2 I lavoratori agricoli spagnuoli i cui figli non vivono in Svizzera hanno diritto, per tutta la durata del loro impiego in Svizzera, agli assegni per i figli previsti dalla legislazione sopra menzionata.
Bei Berufskrankheiten wenden die zuständigen Träger der Vertragsparteien ihre eigene Gesetzgebung an.
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