(1) Ciascuno Stato contraente notifica all’altro per scritto l’adempimento delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricevimento dell’ultima notifica.
(2) Il presente Accordo aggiuntivo è applicabile per tutta la durata e alle stesse condizioni della Convenzione.
(1) Die Vertragsstaaten notifizieren einander schriftlich den Abschluss des durch Gesetzgebung und Verfassung für das Inkrafttreten dieses Zusatzabkommens vorgeschriebenen Verfahrens; das Zusatzabkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.
(2) Dieses Zusatzabkommen gilt für dieselbe Dauer und unter denselben Voraussetzungen wie das Abkommen.
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