(1) Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro per scritto l’adempimento delle proprie procedure legali e costituzionali, necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; questo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione della seconda notifica.
(2) Il presente Accordo aggiuntivo sarà applicabile per tutta la durata e alle stesse condizioni della Convenzione.
(1) Die Vertragsstaaten notifizieren einander schriftlich den Abschluss des durch Gesetzgebung und Verfassung für das Inkrafttreten dieses Zusatzabkommens vorgeschriebenen Verfahrens; das Zusatzabkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.
(2) Dieses Zusatzabkommen gilt für dieselbe Dauer und unter denselben Voraussetzungen wie das Abkommen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.