I termini entro i quali si possono far valere i diritti in considerazione di eventualità anteriori conformemente alle disposizioni dell’articolo 39 capoverso 2 come pure i termini di prescrizione previsti dalla legislazione degli Stati contraenti iniziano a decorrere non prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione.
Für Ansprüche, die auf Grund früherer Versicherungsfälle nach Artikel 39 Absatz 2 geltend gemacht werden, beginnen die Fristen zur Geltendmachung sowie die Verjährungsfristen nach den Gesetzgebungen der Vertragsstaaten frühestens mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens.
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