Nei casi menzionati nell’articolo 34 capoverso 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ultimo il credito complessivo a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente ne faccia richiesta.
In den Fällen des Artikels 34 Absatz 2 des Abkommens zieht der Träger des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sich der Schuldner befindet, bei diesem die Gesamtforderung ein, sofern der Träger des anderen Vertragsstaates es beantragt.
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