0.831.109.258.1 Convenzione di sicurezza sociale del 30 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro

0.831.109.258.1 Abkommen vom 30. Mai 1995 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Zypern über Soziale Sicherheit

Art. 9

1.  I cittadini di una delle Parti contraenti impiegati sul territorio dell’altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo, che non sono assicurati conformemente alla legislazione di detto Stato terzo né secondo la legislazione del loro Stato di origine, sono assicurati ai sensi della legislazione della Parte contraente sul cui territorio sono impiegati.

2.  Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 è applicabile per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non vi siano già assicurati giusta la legislazione interna.

Art. 9

1.  Staatsangehörige der einen Vertragspartei, die im Gebiet der anderen Vertragspartei im Dienste einer diplomatischen Mission oder eines konsularischen Postens eines Drittstaates beschäftigt werden und weder nach der Gesetzgebung dieses Drittstaates noch nach der Gesetzgebung ihres Heimatstaates versichert sind, werden nach der Gesetzgebung der Vertragspartei, in deren Gebiet sie beschäftigt sind, versichert.

2.  Absatz 1 gilt in bezug auf die schweizerische Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung entsprechend für die Ehegatten und die Kinder der im Absatz 1 erwähnten Personen, die sich mit ihnen in der Schweiz aufhalten, soweit sie nicht bereits nach deren innerstaatlichem Recht versichert sind.

 

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