0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 81

Ogni Parte Contraente non potrà denunciare il presente Codice, od una o più delle sue parti da II a X, se non allo spirare di un termine di cinque anni dopo la data in cui il Codice è entrato in vigore per tale Parte Contraente, o allo spirare di ogni altro ulteriore termine di cinque anni, ed in tutti i casi con un preavviso di un anno, notificato al Segretario Generale. Tale denuncia non pregiudicherà la validità del Codice nei confronti delle altre Parti Contraenti, con la riserva che il numero degli Stati per i quali il Codice è in vigore non sia inferiore a tre.

Art. 81

Jede Vertragspartei kann diese Ordnung oder einen oder mehrere der Teile II bis X erst nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Tag, an dem die Ordnung für sie in Kraft getreten ist, oder jeweils nach weiteren fünf Jahren mit einjähriger Frist durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation kündigen. Die Kündigung berührt nicht die Gültigkeit der Ordnung in bezug auf die anderen Vertragsparteien, es sei denn, dass deren Anzahl weniger als drei beträgt.

 

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